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DECRETO-LEGGE 17 maggio 1996, n. 273

Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-5-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 1996, n. 380 (in G.U. 19/07/1996, n.168).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2004)
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Testo in vigore dal:  20-7-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al rifinanziamento del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, per assicurare la prosecuzione degli interventi programmati in agricoltura, nonché di consentire alle aziende agricole di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, anche per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di colture ammissibili all'assicurazione agevolata che non siano state di fatto assicurate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante, tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, è aumentato di lire 875 miliardi.
2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
(( di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro il 30 luglio 1996, presenta ))
apposita relazione al Parlamento con la quale si descrive il grado di utilizzazione delle risorse finanziarie rese complessivamente disponibili.
(( Le commissioni parlamentari competenti esprimono il parere entro venti giorni))
.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.